L’ RSPP – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione


RSPP / lunedì, Agosto 25th, 2014

La presenza all’interno di un’azienda di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è stabilito dal D.Lgs. 81/2008. In particolare nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è descritto come la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […]designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

Questa figura quindi deve essere nominata dal datore di lavoro e deve essere in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro in quando si deve occupare di organizzare e gestire il sistema della prevenzione e della protezione dai rischi.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Il datore di lavoro, dopo aver constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ad una persona esterna all’azienda.

Uno dei principali compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è quello di partecipare alla redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR), documento obbligatorio per la valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. La valutazione dei rischi è effettuata dall’RSPP con la collaborazione dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre che con quella del datore di lavoro e, ove necessaria, quella del medico competente).

L’ RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Al fine di evitare le pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro previste per la violazione dell’ Art. 29 (vedi Allegato “Art 55 DLgs 81-2008”), mi pregio di mettere a disposizione le mie competenze per l’elaborazione completa del DVR-DVRS seguendo rigorosamente le Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi definite nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. Inoltre soddisfacendo io i requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni di RSPP, posso pregiarmi di offrire la mia professionalità riguardo servizi di prevenzione e protezione nelle varie di tipologie aziendali.

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